CRONACAPRIMO PIANO

Tutte le ombre della ricostruzione post sisma

In un articolato documento, inviato all’amministrazione comunale, l’ingegner Conte espone le perplessità, le discrasie e le incongruenze delle modalità con cui finora è stata gestita la fase di ricostruzione dopo il terremoto del 2017

Ha provocato diverse perplessità la fase di ricostruzione post-sisma per le zone isolane colpite dal terremoto del 2017, così come impostata finora. In un lungo documento, redatto dall’ingegner Giuseppe Conte e inviato agli esponenti dell’amministrazione comunale di Casamicciola, vengono infatti illustrati i vari momenti e le tappe attraverso cui si sta dipanando l’azione del Commissariato alla ricostruzione, e le discrasie rispetto alle previsioni normative vigenti. Come è noto, l’art. 24 bis comma 1 del decreto legge n. 109/2018 stabilisce che “La riparazione e la ricostruzione degli immobili danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017, nonché la riqualificazione ambientale e urbanistica dei territori interessati sono regolate da un piano di ricostruzione redatto dalla Regione Campania” (inoltre, qualsiasi intervento di riparazione e di ricostruzione presso immobili danneggiati dal sisma può essere effettuato solo dopo la redazione del piano).

LE NORMATIVE

Per le procedure di approvazione del piano si applica la disciplina di cui all’articolo 11 della stessa legge del Centro Italia, con alcune differenze. Quindi, mutuando l’art. 5 comma 1, lettera e) e l’articolo 11 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, per procedere alla redazione del piano sono necessari i seguenti passaggi: ordinanza del Commissario Straordinario, adottata ai sensi dell’articolo 18, comma 2, con la quale vengono indicati i criteri, in base ai quali, la Regione Campania, su proposta dei Comuni di Casamicciola terme, Lacco Ameno e Forio, perimetra, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; (Ai sensi dell’art. 18 comma 5 della Legge n.130-16.11.2018 di conversione del D.L. n. 109/2018, il Commissario straordinario si avvale, altresì, di INVITALIA, a norma della convenzione sottoscritta il 29 gennaio 2019); i Comuni, entro centocinquanta giorni dalla perimetrazione dei centri e nuclei individuati, curano, anche con il supporto della Regione Campania, la pianificazione urbanistica connessa alla ricostruzione, predisponendo strumenti urbanistici attuativi, completi dei relativi piani finanziari; i Comuni adottano con atto consiliare gli strumenti urbanistici attuativi; gli strumenti urbanistici sono pubblicati all’albo pretorio per un periodo pari a quindici giorni dalla loro adozione; i soggetti interessati possono presentare osservazioni e opposizioni entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione; decorso tale termine, i Comuni trasmetto gli strumenti urbanistici adottati, unitamente alle osservazioni e opposizioni ricevute, al Commissario straordinario; il Commissario straordinario, verificati gli atti, li trasmette alla Regione Campania per l’acquisizione del parere reso dalla Conferenza di Servizi; i comuni, acquisito il parere della Conferenza di Servizi, approvano definitivamente i piani attuativi. (Piani di Ricostruzione e piani di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17 comma 3). L’art. 24 bis del DL n. 109/2018 descrive chiaramente le modalità e la tempistica del piano della ricostruzione secondo lo schema dell’art. 11 DL n. 189/2015 che richiama l’art 5 comma 1 lettera e) DL n. 189/2016 norma che stabilisce, senza ombra di dubbio, che la perimetrazione dei centri e nuclei di maggiore interesse serve per attuare gli interventi attraverso strumenti urbanistici attuativi e cioè attraverso il piano di ricostruzione. Dunque la procedura da seguire per la ricostruzione è quella contenuta nell’art. 11 DL 189/2016, con alcune modifiche, previste nell’art. 24 bis, tenuto conto delle modeste estensioni del territorio del sisma del 21 agosto 2017 rispetto al più vasto territorio (che include più Regioni) del Centro Italia.

L’ATTIVITA’ DEL COMMISSARIO

La normativa sopra richiamata stabilisce che il Commissario straordinario è tenuto ad emettere delle linee guida di pianificazione a cui i Comuni dovranno attenersi nell’elaborare e adottare gli strumenti urbanistici concreti. A tal fine il Commissario straordinario, con Ordinanza n. 10 del 13/02/2020, costituiva due Commissioni Tecniche: la prima finalizzata alla definizione dei criteri da seguirsi da parte del soggetto competente in sede pianificatoria per la riqualificazione ambientale e urbanistica composta da ben 28 tecnici, e la seconda costituita, per le attività istruttorie e preparatorie, composta, dal rappresentante della Regione Campania che la presiede, dal rappresentante dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, rappresentante del Mibact-Soprintendenza per l’area Metropolitana di Napoli e rappresentante del Commissariato. Una pletora di persone che si doveva interessare della problematica.

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Invece, i criteri per la perimetrazione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall’evento sismico del 24 agosto 2016” sono stati individuati da un Comitato Tecnico-Scientifico composto di soli quindici esperti di comprovata esperienza in materia giuridica, urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturale.

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Nel caso di specie anche il Commissario Schilardi poteva e può procedere alla nomina di un Comitato Tecnico Scientifico (CTS) ai sensi dell’art. 31 comma 6 DL 109/2018, “composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria”. Per la partecipazione al Comitato Tecnico-Scientifico non è prevista la corresponsione di gettoni di presenza, compensi o altri emolumenti comunque denominati.

Certamente, il Comitato tecnico scientifico non può sicuramente identificarsi con la Commissione e la Sottocommissione di cui alle ordinanze commissariali n. 10/2020 e n. 10 bis/2020,

Con nota del 18.05.2020 pervenuta al protocollo comunale di Casamicciola Terme al n. c_b924 – 0005003 e successive note del 15.07.2020 prot. 5468 e 5469, il Commissario per la Ricostruzione ha trasmesso lo schema di ordinanza avente ad oggetto: “Definizione dei criteri in base ai quali è possibile perimetrare i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi (Piani di ricostruzione), ai sensi dell’art. 17 comma 3 e 24bis del decreto legge n. 109/2018”.

Tale bozza di ordinanza è stata trasmessa anche ai comuni di Lacco Ameno e Forio, nonché alla Regione Campania. Nonostante sia trascorso più di un anno dalla trasmissione di detta bozza, a tutt’oggi, il commissario Schilardi non ha ancora prodotto la relativa ordinanza di sua competenza e propedeutica alla redazione del piano di ricostruzione di cui all’art. 24 bis, senza la quale la Regione Campania non può procedere alla perimetrazione dei centri maggiormente colpiti nei quali gli interventi necessitano di strumenti urbanistici attuativi di settore, per assicurare in tali aree una ricostruzione unitaria e omogenea.

Tuttavia, si osserva che la bozza di ordinanza, così come proposta, non può essere condivisa. L’elaborato commissariale, propone al Comune di compiere alcune attività (non previste dalla normativa DL 109/2018) “in attesa dell’approvazione del piano di ricostruzione” e che sarebbero giustificate dal fatto che l’iter del piano di ricostruzione richiederebbe “tempi di definizione elevati” con connesso “allungamento sine die delle costose misure assistenziali agli sfollati”.

A tal proposito, secondo la bozza proposta dal Commissario, il Comune dovrebbe dividere il territorio in: “zone di attenzione e/o instabilità”, “zone per sottrazione dalla precedente” laddove la ricostruzione potrebbe avvenire secondo l’ordinanza n. 7/2019 a condizione che la porzione di territorio ove ricada l’immobile non necessiti di specifici interventi di delocalizzazione e trasformazione urbana, e “zone necessitanti di riqualificazione ambientale e urbanistica” ove non sarebbe possibile ricostruire a causa di problematiche relative al contesto edilizio ed urbanistico.

A parte la complessità di un siffatto lavoro posto a carico del Comune, si può anzi configurare un rallentamento se non il blocco totale del processo di ricostruzione.

La procedura da seguire per la ricostruzione è quella contenuta nell’art. 11 DL 189/2016, con alcune modifiche, previste nell’art. 24 bis, tenuto conto delle modeste estensioni del territorio del sisma del 21 agosto 2017 rispetto al più vasto territorio (che include più Regioni) del Centro Italia.

Si osserva, però, che prima di procedere alla definizione dei criteri per la perimetrazione era necessario ottemperare a quanto stabilito dall’art. 18 comma 1 lett. C) e lett. F-ter DL 109/2018 (cfr. “Il Commissario straordinario per la ricostruzione … opera la ricognizione dei danni unitamente ai fabbisogni e determina, di concerto con la Regione Campania, secondo criteri omogenei, il quadro complessivo degli stessi e stima il fabbisogno finanziario per farvi fronte, definendo altresì la programmazione delle risorse nei limiti di quelle assegnate; … coordina e realizza la mappatura della situazione edilizia e urbanistica, per avere un quadro completo del rischio statico, sismico e idrogeologico”).

Alla luce di tale ordinanza commissariale n. 3/2018 e del lavoro che INVITALIA avrebbe dovuto svolgere in base alla convenzione e con un preciso cronoprogramma, non appare condivisibile né giustificabile né opportuno quanto scritto nella bozza di ordinanza in esame (pag. 2 righi 19-23) circa la volontà del Commissario di rimandare ad un “separato provvedimento” la pubblicazione degli “esiti della ricognizione e rappresentazione cartografica in merito al raffronto tra danni post evento sismico, carta dei vincoli e perimetrazioni del rischio idrogeologico e sismico, a cura della Struttura commissariale, così da meglio individuare le aree eventualmente da considerare per l’attività pianificatoria di Regione e Comuni”.

Secondo il cronoprogramma stabilito in convenzione, l’attività di ricognizione doveva già essere conclusa dunque non si comprende la decisione di rimandarne la pubblicazione ad una fase addirittura successiva ad interventi edilizi di ricostruzione che si intendono realizzare in alcune “zone” del territorio.

I piani di delocalizzazione e trasformazione urbana sono di pertinenza del Commissario e non del Comune (art. 17 comma 3 DL 109/2018) ed è lo stesso Commissario che deve stabilire anche il contributo per la delocalizzazione (art. 20 comma 2.)

L’ATTIVITA’ DELLA REGIONE CAMPANIA

La Regione Campania, per la redazione dei piani attuativi (piano di ricostruzione) di cui all’art. 24 bis ha i seguenti compiti: collaborare con il Commissario nella predisposizione dell’ordinanza per l’indicazione dei criteri di individuazione dei centri che necessitano di piani attuativi; perimetrare, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni commissariali, i centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi; supportare i comuni nella cura della pianificazione urbanistica; convocare e presiedere la Conferenza di servizio per esprimere il parere obbligatorio e vincolante sui piani attuativi (piano di ricostruzione) predisposti dai comuni.

La Regione Campania, appropriandosi di un compito non previsto dall’ articolo 11 del decreto-legge n. 189 del 2016 a cui si rifà l’art. 24 bis della legge 130/2018, ritenendo di dover provvedere alla redazione di un piano di ricostruzione dell’isola d’Ischia, con decreto dirigenziale n. 9 del 10.02.2021, a firma della Dott.ssa Anna Martinoli, nominava un Gruppo di progettazione del Piano di Ricostruzione.

Il documento preliminare| Relazione di Piano di Ricostruzione dell’Isola d’Ischia è stato presentato alle Amministrazioni ed agli Enti interessati nell’incontro del 3.08.2021, predisposto da un gruppo di progettazione composto da ventisei tecnici che si vanno ad aggiungere all’atra pletora di esperti nominati dal Commissario Straordinario.

L’ultima riunione in Regione e la successiva presa d’atto del documento conferma che per la predisposizione del Piano ci vorrà ancora molto tempo, né la Regione Campania e il Comune hanno gli elementi necessari per procedere alla perimetrazione dei Centri maggiormente colpiti come previsto dall’art. 24bis, in mancanza della definizione dei criteri da parte del Commissario.

È assurdo che a distanza di oltre quattro anni dall’evento tellurico, siamo ancora alla fase di una proposta di preliminare del “cosiddetto Piano di Ricostruzione”, che fa riferimento ad ulteriori attività prodromiche che richiedono tempi lunghi e burocratizzano ancora di più l’iter procedurale dell’approvazione del Piano stesso. Questo sta a dimostrare che si sta andando avanti in modo confusionario non rispettando i tempi e modi previsti dall’art. 24 bis della legge speciale, tutto ciò avviene senza un’appropriata cabina di regia che organizzi in modo razionale l’intero processo di una ricostruzione unitaria ed omogenea. Invece al punto in cui siamo giunti si è riusciti a creare una vera propria “Torre di Babele”, con la mano destra che non sa quello che fa la sinistra!

CONCLUSIONI

Allo scopo di evitare che i provvedimenti di concessione dei contributi per miglioramento/adeguamento sismico e la ricostruzione di immobili con struttura ordinaria, ad uso abitativo /produttivo, gravemente danneggiati o distrutti dal sisma del 21 agosto 2021, siano concessi in aree soggette a probabile grave rischio sismico ed idrogeologico e siano successivamente annullati perché non conformi alla previsioni di piano di cui all’art. 24 bis del DL 109/2018, è necessario che il Commissario Straordinario provveda a: pubblicare gli esiti della ricognizione e rappresentazione cartografica in merito al raffronto tra danni post evento sismico, carta dei vincoli e perimetrazioni del rischio idrogeologico e sismico, redatti dalla Struttura commissariale, così da meglio individuare le aree eventualmente da considerare per l’attività pianificatoria di Regione e Comuni; procedere al coordinamento e realizzazione degli interventi di demolizione delle costruzioni interessate da interventi edilizi; procedere alla predisposizione di un piano di interventi sui dissesti idrogeologici, con priorità per dissesti che costituiscono pericolo per centri abitati ed infrastrutture; astenersi dall’emettere la ordinanza così come inviata in bozza con le note indicate in oggetto in quanto essa non è conforme alle norme vigenti (art. 17 e 24bis DL 109/2018) perché contraria all’interesse della popolazione e che rallenta il processo di ricostruzione con inutili orpelli e procedure farraginose, impedendo una ricostruzione unitaria ed omogenea; avvalersi, ai sensi dell’art. 31 comma 6 DL 109/2018, di un Comitato Tecnico Scientifico composto da esperti di comprovata esperienza in materia di urbanistica, ingegneria sismica, tutela e valorizzazione dei beni culturali e di ogni altra professionalità che dovesse rendersi necessaria, per individuare i criteri per la perimetrazione dei centri e nuclei di particolare interesse, o parti di essi, che risultano maggiormente colpiti e nei quali gli interventi sono attuati attraverso strumenti urbanistici attuativi, predisponendo la relativa ordinanza conformemente alle norme di cui all’art. 17 comma 3 e art. 24 bis; predisporre un piano di delocalizzazione e trasformazione urbana di cui all’articolo 17, comma 3; convocare un tavolo tecnico con i Comuni di Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Forio e la Regione Campania per le attività a farsi in merito all’iter del piano di ricostruzione.

In considerazione, inoltre, che bisogna garantire una ricostruzione unitaria ed omogenea programmando gli interventi sia alle strutture private che pubbliche, è necessario, altresì, che il Commissario provveda alla predisposizione di un vero piano di interventi da effettuarsi sulle strutture pubbliche, sulle scuole, sulle chiese e sugli edifici di culto di proprietà di enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, con relativa quantificazione del danno e non un mero elenco di lavori con l’indicazione degli enti attuatori e di una previsione di spesa che non si sa come sia stata calcolata, visto che il rapporto della ricognizione dei danni e il relativo fabbisogno – provvedimento n. 1909/CS/ISCHIA del 24/07/2019, non risulta pubblicato da nessuna parte.

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