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Stoccaggio di rifiuti edilizi, assolti due ischitani

Difesi dagli avvocati Antonio De Girolamo e Pasquale Baratto, i due cittadini hanno ottenuto l’assoluzione in virtù della particolare tenuità del fatto

È infine arrivata l’assoluzione per due cittadini ischitani, gravati da accuse relative alle modalità di smaltimento di rifiuti, provenienti da attività edilizie. Un grande risultato per la difesa, sostenuta dagli avvocati Antonio De Girolamo e Pasquale Baratto, legali di fiducia degli imputati: su uno di essi pendeva l’accusa di reato prevista dall’articolo 256 del Testo unico sull’ambiente, perché in qualità di legale rappresentante di una società operante nel campo dell’edilizia, avrebbe «abbandonato o comunque depositato in modo incontrollato una quantità di rifiuti non pericolosi, costituiti da materiali di risulta da attività edilizia, pari a 35 mc, quantitativo superiore a quello massimo consentito rispetto alle dimensioni dell’area per la messa in riserva, pari a 19 mq, ovvero per aver comunque depositato detti rifiuti nell’area indicata a seguito della decadenza dell’autorizzazione rilasciata il 31.07.2014 dalla Provincia di Napoli e scaduta in data 30.7.2014», mentre entrambi erano accusati di falso ideologico in concorso per avere con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, il primo in qualità di chimico incaricato dalla società di eseguire i campionamenti sui rifiuti in questione, per la loro classificazione come “rifiuto speciale non pericoloso”, e quale sottoscrittore delle dichiarazioni di non pericolosità dei rifiuti trasportati insieme all’altro imputato, che sottoscriveva tali dichiarazioni «al fine di ottenere delle condizioni di trasporto economicamente più vantaggiose, nelle dichiarazioni di non pericolosità dei rifiuti trasportati, che gli stessi non erano stati inquinati e/o manipolati dalla data di emissione delle analisi chimiche a quella del carico di trasporto, non avendo gli stessi mai presenziato alle operazioni successive al campionamento e precisamente al caricamento degli stessi».

Anche la totale mancanza di abitualità della condotta dei due imputati ha contribuito a formare il convincimento del giudice

Durante il dibattimento sono stati ascoltati due testimoni, e nella stessa istruttoria il pubblico ministero aveva corretto un errore materiale contenuto nell’imputazione, laddove invece di 35 metri cubi di rifiuti vi era erroneamente indicato l’abnorme cifra di 430. Dopo l’esame dei due testi, e dopo aver preso atto della modifica del capo d’imputazione, il giudice decise di revocare tutti gli altri mezzi di prova e di dichiarare chiuso il dibattimento. Proprio in virtù della correzione dell’errore, la difesa invocò in via principale l’assoluzione dei due imputati o, in subordine, per la lieve tenuità del fatto, che peraltro fu chiesta dallo stesso pm.

Il giudice ha mandato assolti i due in quanto, come spiegato nella motivazione, l’indagine era nata dall’apparente discrasia del dato relativo ai metri cubi di rifiuti per i quali uno degli imputati aveva ottenuto l’autorizzazione per lo stoccaggio. A fronte di un’autorizzazione per cinquanta metri cubi, il quantitativo depositato superava soltanto di trentacinque metri cubi tale limite. La cifra di 430 metri, che appariva sull’autorizzazione esibita da uno degli imputati, aveva quindi destato sospetti tali da ingenerare l’avvio delle indagini. Ma vista l’effettiva cifra, notevolmente inferiore, a cui si univa la circostanza dell’appurata assenza di pericolosità  dei rifiuti, il giudice ha ritenuto applicabile la fattispecie prevista dall’articolo 131 bis del codice penale, cioè l’esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, anche in considerazione della sporadicità del comportamento degli imputati e del trascurabile impatto ambientale.

Il limite contemplato nell’autorizzazione allo stoccaggio dei rifiuti era stato superato per una modesta quantità, che ha fatto scattare la non punibilità prevista dall’articolo 131 bis del codice penale

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Proprio l’assenza di abitualità nella condotta ha rafforzato la convinzione del giudice, il quale ha anche fatto ampi e argomentati riferimenti alla giurisprudenza di legittimità, a partire da una pronuncia del 2014, secondo cui “nel valutare la particolare tenuità del fatto, al fine di ritenere operante la causa di non punibilità di cui all’articolo 131 bis c.p., il giudice non deve limitarsi a valutare la sola astratta applicabilità dell’istituto in relazione al reato contestato nel caso di specie, ma deve prestare attenzione anche al profilo della non abitualità del reato, come può essere desunta dalla recidivanza dell’imputato». Argomentazioni che escludono che possa parlarsi di particolare tenuità del fatto con riferimento al reato continuato, come dimostrato da un’altra serie di verdetti della Suprema Corte nomofilattica adeguatamente illustrate dal giudice. Di qui la decisione, sul combinato disposto della citata norma dell’articolo 131 bis del codice penale con l’articolo 530 del codice di procedura penale, di mandare assolti i due imputati.

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