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San Francesco e la guerra dei tavolati, vince il Comune

Il Consiglio di Stato ha riconosciuto all’ente il diritto di rilasciare concessioni per le pedane sulle scogliere, senza attendere la preventiva approvazione del Puad

Una importante pronuncia del Consiglio di Stato è stata depositata nei giorni scorsi, su una materia tanto delicata quanto d’attualità, come le concessioni demaniali. Una società alberghiera la cui struttura è situata su uno dei litorali di Forio aveva impugnato davanti al Tar l’esito di una conferenza di servizi indetta per l’esame delle domande di alcuni operatori turistici che intendevano vedersi assegnate in concessione alcuni tratti di scogliera nella baia di San Francesco, località Aimita, affidamento finalizzato alla gestione del tratto di costa mediante l’installazione di pedane per la balneazione sulla scogliera bassa. Il Tar aveva accolto il ricorso della società alberghiera che non voleva l’installazione dei tavolati davanti alla propria attività, motivando tale decisione col fatto che il regolamento comunale vietava di concedere nuove concessioni per quanto riguarda le spiagge libere, fino a quando non venisse approvato il Puad, il Piano urbanistico delle aree demaniali sull’utilizzo delle spiagge. Il Tar diede ragione alla società sostenendo che in effetti il regolamento comunale di Forio all’articolo 5.1 vietava di concedere nuove concessioni, equiparando le scogliere alle spiagge libere, sul presupposto di una stessa “ratio”, cioè in entrambi i casi si consentiva ad un’impresa privata l’occupazione di spazi pubblici per gestire uno stabilimento balneare.Anzi, l’istallazione di pedane su una scogliera determinerebbe, verosimilmente, maggiori problemi di sicurezza; dunque, a maggior ragione, si imporrebbe la preventiva approvazione del Puad e del conseguente piano comunale.

Tuttavia, contro tale decisione, il Comune di Forio aveva fatto ricorso al Consiglio di Stato: adesso è stata resa nota la decisione, con cui la massima magistratura amministrativa ha accolto le ragioni del Comune, spiegando che il regolamento comunale è però riferita a una fattispecie – spiaggia libera – che non riguarda il tratto di costa interessato dai provvedimenti impugnati in primo grado, che risultano invece disciplinati dall’articolo 8 dello stesso regolamento.

Nel caso in questione, invece, non è stato in alcun modo considerato che il divieto di nuove concessioni riferito ai tratti di “spiaggia libera” si fonda su presupposti diversi che non rilevano ai fini dell’installazione delle pedane per la balneazione su zone di costa che altrimenti non sarebbero fruibili, le quali non possono essere assimilate alla spiaggia libera né per finalità d’uso, né per caratteristiche morfologiche, essendo peraltro completamente diversa la valutazione della libera possibilità di accesso al demanio.

La Settima Sezione ha riconosciuto al titolare del vicino albergo il diritto ad opporsi alle decisioni del Comune, ma nel caso in questione ha stabilito che la disciplina applicabile alle scogliere è differente da quella per le spiagge libere

I giudici della Settima Sezione del Consiglio di Stato hanno quindi accolto il ricorso del Comune, disponendo la riforma della sentenza con conseguente rigetto del ricorso di primo grado.

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Tale decisione è foriera di importanti principi in materia demaniale. In primo luogo riconosce il ruolo della conferenza di servizi come modulo innovativo a livello procedimentale. In secondo luogo, si evidenzia l’interesse ad agire da parte della società, che non aveva partecipato alla procedura comparativa per il rilascio di queste concessioni sulle scogliere, in quanto essendo un’azienda alberghiera “frontista” avrebbe potuto ricevere un pregiudizio dalle pedane poste sulla scogliera creando possibili pregiudizi alla propria attività (rumori, movimento in prossimità degli alloggi ecc.), e quindi le viene riconosciuto l’interesse ad agire, e ad opporsi al rilascio di queste concessioni.

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Il terzo principio, quello più generale, afferma che le spiagge libere hanno una loro regolamentazione, diversa dalle scogliere. Il Comune è quindi libero di concedere nuove concessioni senza nessun vincolo.

Trattandosi di due cose differenti, per il rilascio di concessioni su scogliere non è quindi necessaria la preventiva approvazione del Puad.

Applicando tale principio a una possibile evoluzione futura della legislazione in tema di concessioni, gli albergatori frontisti potrebbero legittimamente opporsi al rilascio di nuove concessioni, in quanto in taluni casi gli stabilimenti potrebbero togliere “luce” alla struttura alberghiera, facendo valere l’interesse ad agire. Sembra tuttavia chiaro che per poter mettere a gara le concessioni, bisognerà prima procedere all’approvazione del Puad, per far sì che i concessionari abbiano chiare le aree occupabili, senza che le installazioni danneggino i terzi, come le adiacenti strutture alberghiere.

Resta da capire, e qui il discorso diventa politico, se si riuscirà in un anno o poco più ad approvare i Puad e a predisporre le gare per le concessioni.

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Livio

Una sola guerra dovrebbero fare gli ischitani: fare un solo sindaco e mettere dei depuratori !

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex