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Spunta nuovo appartamento e il caso finisce al Tar

A Casamicciola trasformano le fondamenta di casa, il vicino li denuncia e chiede il ripristino dello stato dei luoghi e la messa in sicurezza. Il Comune sgombera tutti. Giudice di Pace e Tar sul caso del Parco Verde

Scavano e trasformano le fondamenta in un nuovo appartamento, i vicini di casa li denunciano per avere messo a repentaglio la sicurezza dell’immobile e per aver causato lo sgombero e la dichiarazione di inagibilità dello stabile dove vivendo tutti ed in appartamenti differenti. È accaduto a Casamicciola Terme, nel Parco Verde del Cretajo dove sono stati segnalati abusi e imperizia nella realizzazione di tali abusi fino ad ottenere dal comune un provvedimento di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi. Ma questo non è bastato.Dopo mesi trascorsi nell’impossibilità di vivere in casa per colpa degli abusi altrui il cittadino ha deciso di rivolgersi prima al Giudice di Pace e poi al TAR per porre fine all’inerzia, sia del cittadino che nel comune, nel rimuovere gli abusi e rimettere in sicurezza lo stabile. Accade a Casamicciola, avete letto bene, dove due sciagure in sei anni, molte causate dall’ imperizia nella edificazione edilizia, non sono bastate a porre fine a talune scelleratezze. La sezione Sesta del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania si è pronunciato ordinando l’intervento dell’Ente Locale e l’immediato ripristino dello stato dei luoghi con la d’emozione degli abusi del Parco Verde sul ricorso proposto nel 2023 dalla difesa dall’avvocato Gianpaolo Buono,contro ilComune di Casamicciola Terme, , rappresentato e difeso dall’avvocato Anna Di Meglio e nei confronti dei coniugi che avevano ricovato “un appartamento” in quelle che un tempo erano le fondamenta della casa. Tutti e quattro non costituiti in giudizio per l’accertamento della illegittimità del comportamento omissivo, ovvero del silenzio-rifiuto, formatosi, per l’inutile decorso del termine di trenta giorni previsto dalla legge sulla istanza-diffida acquisita in data 17 marzo 2023 dal comune di Casamicciola Terme. Relatore nella camera di consiglio la dott.ssa Mara Spatuzzi.

COME TI TRASFORMO LE FONDAMENTA IN UN APPARTAMENTO

La ricorrente, proprietaria dell’unità immobiliare, posta al primo ed ultimo piano del fabbricato condominiale denominato “Girasole”, sito in Casamicciola Terme, facente parte del complesso edilizio “Parco Mare Verde” segnalava che l’appartamento al piano terra del predetto fabbricato appartiene ai coniugi che hanno eseguito, in epoca relativamente recente, lavori nel sottosuolo del fabbricato condominiale, “precisamente al di sotto del loro appartamento ed all’altezza delle fondazioni, ricavandone un volume da destinare, presumibilmente, ad uso abitativo, aprendo un varco nella muratura condominiale, di larghezza di circa 1,30 metri e di altezza di circa 2,20 metri, che funge da accesso al locale che hanno realizzato, che dovrebbe avere una superficie di circa 20,00 mq.; – la ricorrente ha già chiesto accertarsi la illiceità delle opere de quibus in sede civile, nella causa attualmente pendente innanzi al Giudice di Pace di Ischia, dal 2019”. Le predette opere sarebbero abusive e hanno comportato la violazione della normativa antisismica, compromettendo l’equilibrio statico dell’intero fabbricato condominiale; – il comune di Casamicciola Terme, con provvedimento n. 9 del 10 novembre 2022, ha ordinato a marito e moglie ed al precedente amministratore del Condominio Parco Mare Verde, di provvedere ad HORAS: “ alla esecuzione delle opere di assoluta urgenza per la messa in sicurezza del fabbricato ove ricade l’appartamento di via Cretaio n. 28 “Parco Mare Verde” e di “ produrre a lavori eseguiti apposito certificato attestante la eliminazione del pericolo a firma di tecnico abilitato”.

SGOMBERATI PER ABUSO

Poi lo sgombero. Con ordinanza n. 10 del 10 novembre 2022, il comune, nelle more dell’esecuzione dei suddetti lavori di messa in sicurezza,, per la tutela pubblica e privata incolumità, ha anche ordinato lo sgombero e l’inagibilità del predetto fabbricato; – stante la mancata ottemperanza all’ordinanza n. 9 del 2022 per la messa in sicurezza del fabbricato, la ricorrente, in data 17 marzo 2023, ha diffidato il comune a dare immediata esecuzione a tale ordinanza sindacale, previo ripristino dello stato dei luoghi, evidenziando che la situazione venutasi a creare è fonte di grave pregiudizio sul piano patrimoniale, ma anche su quello economico ed affettivo per la ricorrente ed il figlio che sono stati privati della loro abitazione; – alla diffida il comune non ha dato risposta. Di qui la proposizione del ricorso, con cui la ricorrente, lamenta l’illegittimità del silenzio serbato dal comune sulla diffida da lei presentata e chiede la condanna del comune intimato a provvedere, nonché la nomina di un commissario “ad acta” per il caso di perdurante inadempimento. Si è costituito in giudizio il comune intimato eccependo l’inammissibilità e comunque l’infondatezza del ricorso, in quanto, in sostanza, non sussisterebbe una inerzia rilevante del comune (l’obbligo sarebbe solo a carico dei privati intimati e il comune non sarebbe tenuto a farsi carico di interventi a tutela della proprietà dei privati). Alla camera di consiglio il ricorso è stato trattenuto in decisione ed infine è stato ritenuto fondato e accolto con una severa censuaria anche per l’ente locale. Trattandosi di ordinanze contingibili ed urgenti i giudici hanno rilevato adottata sul presupposto che “le opere illegittime sopra descritte, ossia, l’ambiente ricavato tra le fondazioni del fabbricato condominiale e la muratura di tufo prospiciente il sottostante viale di pertinenza di altre palazzine componenti il parco, costituiscono pericolo per la pubblica e privata incolumità” e che pertanto sussiste “l’urgenza e la necessità di disporre l’effettuazione ad horas di opere provvisionali idonee ad eliminare l’evidenziato stato di pericolo”, il comune è chiamato ad intervenire in danno in caso di inottemperanza. La citata disposizione comunale prevede, quindi, espressamente la possibilità dell’esecuzione in danno dell’ordinanza contingibile e urgente da parte dell’Amministrazione e ciò in funzione della concreta salvaguardia degli interessi pubblici sottesi al provvedimento di urgenza. Gli abusi denunciati dalla ricorrente insistono poi su di un territorio paesaggisticamente vincolato e che la ricorrente, nella diffida, ha sollecitato anche l’esercizio dei poteri sostitutivi e a tale sollecitazione il comune è tenuto a dare una risposta con un provvedimento espresso.

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Considerato la perdurante inerzia dell’amministrazione, il ricorso nono solo è stato accolto, ma è stato altresì ordinato al comune intimato di provvedere sulla diffida della ricorrente, dando esecuzione all’ordinanza sindacale del 10 novembre 2022 per la messa in sicurezza del fabbricato, ossia provvedendo agli adempimenti dalla medesima discendenti per effetto dell’inottemperanza dei destinatari, nonché adottando una determinazione espressa sulla richiesta di esercizio dei poteri di legge nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della presente sentenza o dalla notifica di parte se anteriore. Nel caso di ulteriore inerzia, si nomina quale commissario ad acta il Prefetto di Napoli, con facoltà di delega ad un funzionario dell’Ufficio, che, su richiesta di parte ricorrente, provvederà nell’ulteriore termine di trenta giorni. Per le spese di lite, inoltre l’ente del Convento è stato condannato a pagare 1.500,00euro oltre accessori di legge e restituzione del contributo unificato nella misura effettivamente versata, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.

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Marco

Articolo scritto con i piedi, non sono riuscito a leggerlo fino alla fine. Pieno anche di errori grammaticali. Mi si attorcigliavano le budella

Maurizio brandi

E gli abusi al toccaneto…????

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Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex