ARCHIVIO 5POLITICA

Condoni a Forio, l’emendamento di Domenico Savio

Per meglio rispondere alle richieste, alla esigenze e alle attese abitative dei nostri Cittadini e per favorire – in riferimento agli adempimenti del Comune, al rilascio dell’autorizzazione paesistica da parte della Soprintendenza ai beni ambientali e di quelle di competenza di altri Enti – l’accoglimento delle pratiche di condono edilizio riferite alle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2003 l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto prima portare in Consiglio comunale l’adozione del Piano Urbanistico Comunale e appena dopo il Piano di Dettaglio, anche per evitare il pericolo di discrezionalità nell’esame delle pratiche di condono e avere una valutazione e un giudizio uniforme per tutti, cosa che non ha fatto perdendo circa tre anni di tempo dal suo insediamento e oggi esponendo tanti Cittadini a un maggiore pericolo di diniego del condono. Sprovvedutamente l’Amministrazione comunale non ha neppure lavorato a un Accordo di Programma con la Soprintendenza per procedere entro criteri di valutazione ambientale definiti e uguali per tutti evitando il rischio di dinieghi che conducono direttamente alla demolizione, con irreparabili danni esistenziali per una molteplicità di famiglie.

Il testo dell’ordine del giorno in discussione è chiaramente una accelerazione politica e amministrativa improvvisa del decennale problema, tra l’altro senza parlarne prima coi gruppi consiliari per dargli la possibilità e il tempo necessario per approfondirlo e, ancor più grave, senza neppure sottoporlo alla discussione e al voto della competente commissione consiliare e questo getta una cattiva luce sull’intera problematica del rilascio dei condoni edilizi nel nostro paese per i prossimi decenni e a pagarne le conseguenze saranno ancora una volta e puntualmente i Foriani. Noi auspicavamo che dopo la grave situazione di discriminazione e ingiustizia sociale che nel tempo è stata creata tra i Cittadini a causa di responsabilità politiche e amministrative locali, regionali e nazionali e di scelte legislative di inammissibile disuguaglianza sociale l’avvio del rilascio dei condoni edilizi avvenisse in un clima di democrazia, di trasparenza e di dialogo con le forze politiche e l’intera cittadinanza, ma così non è stato e non poteva essere per la natura borghese e autoritaria dell’Amministrazione comunale in carica.

Non è nell’interesse popolare “prevedere la pubblicità della presente procedura, oltre che all’Albo Pretorio del Comune, a mezzo avviso pubblico, attraverso il sito internet del Comune di Forio, a mezzo stampa locale, nonché eventuali  altri mezzi di diffusione per un periodo non inferiore a giorni 15 (quindici)” e non anche con avviso scritto notificato a tutte quelle persone che hanno pendente una pratica di condono e questo perché il metodo della pubblicità indicato potrebbe sfuggire a molti e potrebbe essere oggetto di impugnativa.

E’sbagliata la scelta politica dell’Amministrazione comunale “di dare priorità nell’istruttoria   a   quelle   pratiche   per  le  quali  risulti  emessa  ordinanza   di   demolizione  del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale e la Corte di Appello di Napoli per effetto di sentenza penale passata in cosa giudicata” perché è profondamente sbagliata e contro gli interessi popolari la tesi che l’accoglimento delle pratiche del terzo condono farebbe venir meno l’ingiunzione di demolizione, perché esse al momento non possono essere accolte per la previsione della stessa legge del condono ter, ma solo respinte, con la conseguenza della distruzione esistenziale di migliaia di famiglie lavoratrici: state scherzando col fuoco! Se poi doveste riferirvi esclusivamente alle pratiche relative alle tipologie condonistiche 4, 5 e 6 allora queste possono essere fatte valere in sede di ricorso al Giudice dell’esecuzione e fermare ugualmente l’abbattimento. Qui è anche importante sottolineare e far rilevare all’Amministrazione comunale che la giurisdizione amministrativa, in questo caso riferita all’istituzione del Comune, e quella giudiziaria sono costituzionalmente autonome e indipendenti tra loro, l’una non dipende dall’altra.

Sul piano giuridico, politico e sociale il cosiddetto terzo condono edilizio, legge 326/2003, al momento non è ancora applicabile nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, come lo sono i territori di Forio e dell’intera isola d’Ischia, per tanto esaminare quelle pratiche, escluse le tipologie condonistiche 4, 5 e 6, equivale a bocciarle di proposito tutte, ciò quando la possibilità di una modifica legislativa del terzo condono è ancora

Ads

 

Ads

possibile, non è tramontata, viste le proposte di legge parlamentari che sono state presentate nel tempo e il confronto politico, partitico e parlamentare ancora in atto sulla questione.

Partire dall’esame delle pratiche del terzo condono è contrario alla normativa vigente e alla prevalente giurisprudenza sull’argomento. Il criterio dell’ordine cronologico, oltre che espressione dei principi di trasparenza, imparzialità e buon andamento dei pubblici uffici, sanciti dall’art. 97 della Costituzione, è anche pienamente rispondente al dettato normativo nazionale e regionale. Infatti, l’articolo 20, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001, che disciplina il procedimento per il rilascio del permesso di costruire, stabilisce che “l’esame delle domande si svolge secondo l’ordine cronologico di presentazione”. Anche l’articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 19/2001, prescrive che “l’esame delle domande si svolge secondo l’ordine di presentazione”. Analogamente ciò vale anche per l’esame delle domande di condono. Il procedimento proposto dall’Amministrazione municipale potrebbe essere impugnato e si sarebbe solo perso tempo.

Il Sindaco, l’Amministrazione comunale e la loro maggioranza consiliare non debbano, anche in contrasto con la normativa vigente, seppellire il terzo condono prima del tempo dando luogo ad una vera tragedia sociale per una buona parte del popolo di Forio.

Nel rispetto dei principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza nell’attività amministrativa ogni eventuale demolizione da parte del Comune debba rigorosamente avvenire sempre seguendo l’ordine cronologico di commissione dell’abuso, procedere con criteri diversi sarebbe chiaramente discriminatorio e il provvedimento facilmente impugnabile.

L’Amministrazione comunale deve determinare in anticipo i diritti di segreteria e per metro quadrato o cubo il costo di costruzione, gli oneri di urbanizzazione e l’indennità paesaggistica, in aggiunta alla misura dell’oblazione e all’anticipazione degli oneri concessori già versati integralmente all’atto della presentazione della domanda di condono, per consentire ai Cittadini interessati di conoscere preventivamente i costi complessivi del permesso a costruire in sanatoria.

L’Amministrazione municipale in caso di abbattimento di opere edilizie costruite abusivamente per le quali è stata presentata domanda di condono, ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326 2003, dichiarata inammissibile, debba prontamente restituire al Cittadino demolito il totale degli oneri di concessione e sollecitare lo Stato a restituire l’importo dell’oblazione a suo tempo versati.

Ecco l’emendamento di Domenico Savio di modifica della proposta del Sindaco e dell’Amministrazione comunale.

In via prioritaria di trasmettere l’ordine del giorno  in discussione “Indirizzi in ordine alla definizione delle domande di condono edilizio” alla seconda commissione consiliare permanente, Urbanistica, di cui all’articolo 5, comma 8., punto2) del Regolamento per l’organizzazione e funzioni del Consiglio comunale, affinché lo esamini, apportandovi eventuali modifiche e integrazioni, e lo restituisca al Consiglio comunale nel minor tempo possibile. Di demandare al Presidente della suddetta Commissione di convocarla sollecitamente.

In subordine, qualora la suddetta proposta in via prioritaria dovesse essere respinta, di emendare il testo dell’ordine del giorno in discussione secondo le proposte di modifica e di integrazione di seguito riportate:

1. di avviare il procedimento per di rilascio dei condoni edilizi, previsti dalle leggi 47/1985, 724/1994 e 326/2004, dandone, innanzi tutto, comunicazione ai Cittadini che hanno presentato la domanda mediante avviso scritto notificato dal Comune ai sensi della normativa vigente;

2. di procedere all’esame delle domande di condono rispettando rigorosamente l’ordine cronologico di consegna al protocollo generale del Comune a partire da quelle relative alla legge 47/1985, a seguire quelle relative alla legge 724/1994 e proseguendo con quelle relative alla legge 326/2003;

3. di dare corso ad ogni eventuale demolizione da parte del Comune rispettando rigorosamente l’ordine cronologico di commissione dell’abuso, in ossequio ai principi costituzionali di uguaglianza, imparzialità e trasparenza nell’attività amministrativa, procedere con criteri diversi sarebbe chiaramente discriminatorio e il provvedimento facilmente impugnabile;

4. di restituire prontamente, in caso di abbattimento di un’opera edilizia costruita abusivamente per la quale è stata presentata domanda di condono, ai sensi delle leggi 47/1985, 724/1994 e 326 2003, e dichiarata inammissibile, al Cittadino demolito il totale degli oneri di concessione e sollecitare lo Stato a restituire l’importo dell’oblazione a suo tempo versati;

5. di stabilire in anticipo i diritti di segreteria e per metro quadrato o cubo il costo di costruzione, degli oneri di urbanizzazione e dell’indennità paesaggistica, in aggiunta alla misura dell’oblazione e all’anticipazione degli oneri concessori già versati integralmente all’atto della presentazione della domanda di condono, ciò per consentire ai Cittadini interessati di conoscere preventivamente i costi complessivi del permesso a costruire in sanatoria.

Purtroppo ambedue le proposte sono state bocciate dalla maggioranza e quella proposta e approvata dall’Amministrazione comunale arrecherà altri gravi danni alla vita sociale del paese.

* Segretario generale e Consigliere comunale di Forio del P.C.I.M-L.

 

Area degli allegati
Visualizza anteprima allegato Dichiarazione di Voto del 9 aprile 2016 sull’esame delle domande di condono..doc
Dichiarazione di Voto del 9 aprile 2016 sull’esame delle domande di condono..doc

Articoli Correlati

0 0 voti
Article Rating
Sottoscrivi
Notificami
guest

0 Commenti
Inline Feedbacks
Visualizza tutti i commenti
Pulsante per tornare all'inizio
0
Mi piacerebbe avere i vostri pensieri, per favore commentatex