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Fa causa al Comune, ma in Appello viene “beffato”: pagherà anche le spese

Tutto nasce da una caduta dal marciapiedi occorsa nel 2013 a via Iasolino nei pressi dell'ormeggio degli aliscafi. In prima battuta il tribunale aveva dato ragione ad Aniello di Costanzo condannando il Comune di Ischia ad oltre 17mila euro di risarcimento. Sentenza ribaltata in appello

Una caduta in via Iasolino, sul marciapiede antistante l’ormeggio degli aliscafi, era costata cara al Comune di Ischia, rappresentato in appello dall’avvocato Leonardo Mennella, che, chiamata in giudizio da Aniello di Costanzo una condanna per la somma complessiva di euro 16.934,03 a titolo di risarcimento danni, con interessi legali e svalutazione dalla sentenza al saldo. Condannato il Comune al pagamento delle spese processuali che liquidate in 4.835 euro per compensi ed euro 400 per spese vive, oltre Iva, Cpa, rimborso. A carico del Comune anche le spese di Ctu. Oltre sette anni dopo, poi, la sentenza di appello ha capovolto la situazione. E così è stato condannato Aniello Di Costanzo, difeso dall’avvocato Maria Grazia di Scala, alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese processuali, che, in relazione al giudizio di primo grado, liquida in euro 2.738,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, ed, in relazione al giudizio di appello, liquida in euro 382,5 per esborsi, euro 3.118,00 per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, delle spese processuali del giudizio di appello, in favore dell’avv. Leonardo Mennella. Poste a definitivo carico di Aniello Di Costanzo anche le spese relative alla CTU, come liquidate dal primo Giudice. Una vittoria, insomma per il Comune di Ischia.

I fatti

Il primo giugno 2013 Aniello Di Costanzo percorrendo Via Iasolino, sul marciapiede antistante l’ormeggio degli aliscafi, cadeva in terra a causa di un dissuasore di sosta in pietra lavica. Per questo l’uomo nativo di Barano aveva chiamato in giudizio il Comune di Ischia che si costituiva il Comune di Ischia, il quale eccepiva la nullità, inammissibilità e infondatezza della azione proposta, non sussistendo i presupposti della affermazione della responsabilità del Comune. Di Costanzo portava in tribunale anche dei testimoni a sostegno della sua tesi. Inoltre è stato provato anche che al momento della caduta sul luogo erano presenti numerosi turisti, che affollavano la zona, e che il dissuasore, unico presente e di piccole dimensioni, era collocato al centro del marciapiede ed alla fine delle strisce pedonali. Successivamente il Comune, poco dopo l’evento, rimuoveva il dissuasore. La consulenza tecnica e dalla documentazione medica prodotta è emerso che Di Costanzo riportava, in seguito alla caduta, una frattura del capitello radiale sia destro, che sinistro, con necessità di successiva immobilizzazione, in seguito alla quale derivava una limitazione alla flessione dei gomiti sia destro, che sinistro, con una riduzione dei movimenti del 30%. Il Ctu quantificava il danno biologico derivato nella misura del 24%, con 33 giorni di invalidità temporanea totale (ITT) e 56 giorni di invalidità temporanea parziale. Malgrado il giudice abbia riconosciuto un danno biologico in misura inferiore, ovvero pari al 9%, all’uomo è stata riconosciuta la complessiva somma di euro 16.934,03. Ma il Comune di Ischia non ci sta e propone l’appello.

L’appello

Per i giudici di appello, dissentendo dalla contraria valutazione espressa sul punto dal Tribunale, hanno ritenuto che il dissuasore sul quale l’attore è inciampato, non configuri affatto, soprattutto considerando le specifiche condizioni di tempo e di luogo nelle quali l’evento si verificava, una situazione di potenziale pericolo per gli utenti della strada

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L’appello è stato accolto, dunque, perché, nella specie, come correttamente sostenuto dal Comune, siccome il dissuasore non costituiva un elemento di potenziale pericolo per l’utente accorto della strada, difetta in radice il nesso di causalità tra la cosa in custodia e l’evento. Inoltre, la condotta disattenta del danneggiato è stata causa esclusiva del fatto lesivo, atteso che qualunque persona di media attenzione, nelle circostanze in cui la caduta si è verificata, si sarebbe accorta della presenza del dissuasore e lo avrebbe agevolmente evitato. I giudici hanno sostenuto come non sussiste una condotta colposa, commissiva ovvero omissiva, del Comune, non essendo in concreto ravvisabili obblighi di manutenzione del bene o di segnalazione del pericolo, rimasti inevasi; il dissuasore non rappresentava un’insidia o trabocchetto, in quanto non configurava una situazione di pericolo connotata dai caratteri dell’imprevedibilità e dell’inevitabilità. I giudici di appello, quindi, hanno accolto l’appello principale proposto dal Comune di Ischia e, per l’effetto, in riforma dell’impugnata sentenza, hanno rigettato la domanda di risarcimento dei danni, conseguenti alla caduta verificatosi il primo giugno 2013, a Ischia, in via Iasolino, proposta da Aniello Di Costanzo nei confronti del Comune di Ischia.

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Rigettato l’appello incidentale proposto da Aniello Di Costanzo che è stato condannato alla rifusione, in favore del Comune di Ischia, delle spese processuali, che, in relazione al giudizio di primo grado, sono state liquidate in 2.738,00 euro per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, ed, in relazione al giudizio di appello, liquidate in 382,5 euro  per esborsi, 3.118,00 euro per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% del compenso, IVA e CPA come per legge, con attribuzione, delle spese processuali del giudizio di appello, in favore dell’avv. Leonardo Mennella. Spese della Ctu anche a carico di Aniello Di Costanzo, nonchè di un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l’impugnazione incidentale.

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