CRONACA

Impugna una sanzione di 20mila euro, vince e fa condannare il Comune di Barano

La multa è stata comminata in conseguenza della mancata esecuzione dell'ordinanza di demolizione del 2012 riferita a manufatto deposito, locale tecnologico, muri di contenimento varie scale di collegamento, pavimentazione, aiuole e pergolato

Impugna un’ingiunzione di pagamento di 20mila euro, vince il ricorso e fa condannare il Comune anche al pagamento delle spese legali. È successo a Barano dove Adriana Mameli, attraverso l’avvocato Lorenzo Bruno Antonio Molinaro si è costituita contro il Comune di Barano D’ Ischia, per l’annullamento dell’ordinanza del 26 ottobre 2017, con la quale il dirigente dell’Ufficio Tecnico del comune di Barano d’Ischia le ha ingiunto di pagare, entro il termine perentorio di trenta giorni, l’importo di 20mila euro a titolo di sanzione amministrativa, in conseguenza della mancata esecuzione dell’ordinanza di demolizione del 2012 riferita a manufatto deposito, locale tecnologico, muri di contenimento varie scale di collegamento, pavimentazione, aiuole e pergolato. Per i giudici della Sesta Sezione del Tribunale Amministrativo Regionale è corretta la tesi della ricorrente che denuncia l’inapplicabilità nei suoi confronti della sanzione pecuniaria risultando tale sanzione introdotta da una disposizione entrata in vigore dopo l’illecito contestatole, quando il termine per provvedere alla demolizione era ormai scaduto.

“Questa sezione – scrivono i giudici in sentenza – riconferma infatti il nuovo recente orientamento secondo cui il principio secondo cui la sanzione pecuniaria introdotta a partire dal 12 novembre 2014 con l’inserimento nell’articolo 31 D.P.R. n. 380 del comma 4-bis “non può applicarsi retroattivamente a fattispecie verificatesi prima della sua entrata in vigore”. In particolare, la tesi affermata dalla sezione è che, in applicazione del principio di legalità e tipicità degli illeciti amministrativi e delle relative sanzioni possa trovare applicazione solo se interamente verificata sotto il suo vigore, cioè dopo la data del 12 novembre 2014, nel senso cioè che venga in rilievo un ordine di demolizione comunicato a partire da quella data che sia rimasto ineseguito”. Il Comune di Barano d’Ischia, costituitosi in giudizio, ha sostenuto la tesi contraria secondo cui la sanzione pecuniaria amministrativa in caso di mancata ottemperanza all’ordine di demolizione di abusi edilizi sarebbe applicabile anche in riferimento alle ingiunzioni di demolizione notificate in data antecedente l’entrata in vigore della legge purché l’inottemperanza all’ingiunzione medesima, posta a base della sanzione, sia accertata decorso il termine di 90 giorni a decorrere dall’entrata in vigore della medesima legge. “Tuttavia – scrivono i giudici in sentenza – ad avviso del collegio la tesi ora illustrata finirebbe per introdurre –senza alcuna base di legge- una regola normativa pretoria di diritto transitorio per le ordinanze di ripristino precedenti alla novella del 2014, con riavvio del termine trimestrale per eseguire la demolizione dal giorno di entrata in vigore dello ius superveniens; quanto sopra con la conseguente applicabilità della sanzione pecuniaria una volta che tale nuovo termine decorra interamente e il ripristino non venga eseguito. Questa norma però in realtà non esiste e non può essere introdotta dal giudice in via di interpretazione se non a costo di creare un nuovo illecito (consistente nella mancata esecuzione entro la data del 10 febbraio 2015 delle ordinanze di demolizione comunicate prima della data del 12 novembre 2014)”. I giudici della sesta sezione del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania hanno accolto il ricorso condannando anche il Comune di Barano al pagamento di 2500euro di spese legali oltre agli accessori di legge.

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