CRONACA

Porto a Lacco Ameno, salta il tentativo di conciliazione

Fallisce la composizione bonaria. Il collegio arbitrale entro due settimane dovrà pronunciarsi sulla propria competenza sulla pretesa di risarcimento danni della società Marina di Capitello nei confronti del Comune

È saltata l’ipotesi di accordo tramite arbitrato tra la società Marina di Capitello Scarl e il Comune di Lacco Ameno, relativamente alla controversia sul risarcimento dei danni pretesi dalla prima. Nessuna conciliazione bonaria, dunque, come tra l’altro era ampiamente nelle previsioni. Tra due settimane gli arbitri dovranno decidere sulla questione preliminare relativa alla loro competenza, questione sollevata dal Comune, che ritiene invalida la clausola arbitrale. Come si ricorderà, la società, che da quasi cinque anni detiene la concessione per la gestione del molo turistico nel paese del Fungo, pretende che venga accertato “che nessun inadempimento può essere contestato alla Società Marina di Capitello, previa disapplicazione del provvedimento di revoca della concessione demaniale marittima, per il mancato pagamento del canone 2019, ovvero che il canone è dovuto in maniera ridotta per il periodo di effettivo utilizzo del canone”, con contemporanea compensazione delle somme eventualmente dovute con quelle che saranno oggetto dell’eventuale condanna nel lodo arbitrale. Inoltre la società rivendica la “perdurata validità ed efficacia della concessione, previa disapplicazione del provvedimento di revoca adottato in violazione degli articoli 15 e 18 della convenzione”.

Foto Roberto Savio
Foto Roberto Savio

Secondo la Marina di Capitello, infatti, il presunto inadempimento del Comune di Lacco Ameno non avrebbe consentito alla società di prendere possesso della totalità delle aree, degli immobili e degli specchi acquei oggetto dell’affidamento in concessione, non consentendo la realizzazione della totalità dei lavori oggetto del piano approvato. L’obiettivo del ricorso all’arbitrato è dunque quello di veder condannato il Comune al pagamento di una somma pari addirittura a 276.417,89 + 200.971,00 euro oltre interessi e rivalutazione. Non solo, la società pretende anche la condanna del Comune al risarcimento del danno relativo all’impossibilità di utilizzare le aree oggetto dell’affidamento in concessione fino al luglio 2019 in conseguenza del ritardo del completamento delle opere di rifacimento della scogliera (primo lotto) del porto turistico, danni che secondo la Scarl sarebbero quantificabili in altri 300mila euro. Le pretese non si fermano qui, in quanto la società esige altri 173mila euro di risarcimento dei danni consistiti nella distruzione dei pontili e degli impianti a causa della mareggiata di febbraio 2019, in conseguenza dell’esecuzione dei lavori di rifacimento della scogliera senza il preventivo allestimento di opere di contenimento e senza consentire lo smontaggio dei pontili. La Marina di Capitello chiede infine di ottenere una proroga della durata dell’affidamento fino al 31 dicembre 2025 per il “ristabilimento dell’equilibrio economico finanziario della concessione, in dipendenza dell’impossibilità di utilizzo della stessa per fatto riconducibile all’amministrazione comunale”.

Da parte sua, il Comune di Lacco Ameno intende far valere proprio la nullità della clausola arbitrale, come del resto aveva stabilito il Tribunale ordinario a dicembre: per inciso, anche nel procedimento in sede civile la società Marina di Capitello contestava la competenza dell’autorità giudiziaria ordinaria a favore della devoluzione a un collegio arbitrale di tutte le controversie insorte fra le parti in ordine all’interpretazione e all’applicazione del contratto, ma il Tribunale nella persona del giudice Manera aveva appurato che nel caso specifico è assente una specifica autorizzazione alla devoluzione ad arbitri delle controversie in questione, quindi “la clausola contrattuale che la dispone sembra affetta da nullità e, di conseguenza, appare sussistente la cognizione dell’Autorità Giudiziaria Ordinaria – non già del collegio arbitrale – sulla materia del contendere”. Il collegio arbitrale, presieduto dal professor Grasso, dovrà quindi decidere sulla propria competenza, stabilire cioè se la clausola arbitrale è valida, oppure no. In questo secondo caso la trattazione spetterebbe al giudice ordinario.

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