CRONACAPRIMO PIANO

Ricostruzione, arriva il parere salva condoni

La mossa del commissario Giovanni Legnini che cerca di superare lo stato di impasse venutosi a creare con la sovrintendenza guidata da Mariano Nuzzo. Pubblicato sul sito sismaischia.it un articolato parere giuridico redatto dal prof. Pierluigi Mantini

Condoni e Silenzio Assenso, Legnini ci mette una pezza e tenta la svolta per superare l’impasse con la Soprintendenza di Mariano Nuzzo attraverso un parere salva condoni e salva ricostruzione. I comuni del Cratere di Ischia (in particolare Casamicciola che ne aveva fatto largo uso nell’ultimo periodo) avevano ricevuto una nota dalla Soprintendenza di Napoli in cui si intimava l’annullamento in autotutela di tutti i procedimenti di rilascio delle concessioni in sanatoria finalizzati attraverso l’istituto del “Silenzio Assenso”. Questo di fatto comportava anche il blocco ed il diniego del contributo per la ricostruzione rilasciato dal Commissario in ordine agli immobili interessati dalla procedura. Senza parere sarebbe stato un bagno di sangue. Il Commissario Straordinario Giovanni Legnini ha così richiesto nel merito un parere giuridico ai suoi esperti per risolvere la spinosa controversia che rischiava di portare un ulteriore e prolungato stallo alla già difficile ricostruzione. Le risultanze del parere rendono in gran parte giustizia alla linea seguita dagli enti locali che secondo le convinzioni dell’Ufficio Giuridico di Legnini avevano piena legittimità a seguire la procedura rilasciando i titoli in sanatoria attraverso il così detto “silenzio assenso” adottato in assenza di mancato e prolungato diniego del parere entro i termini stabiliti dalla norma. Di rimando con il parere giuridico in questione si è statuito che è altresì illegittima l’interruzione del procedimento di rilascio del contributo commissariale, o il rigetto della domanda, e neanche una mera ripetizione del procedimento.La questione era sorta in particolare sul terzo condono che in ogni caso merita una trattazione a parte. La Soprintendenza di Napoli aveva inteso disconoscere la validità dell’iter normativo nella fattispecie ischitana. Il parere dell’Ufficio del Consigliere giuridico del Prof. Avv. Pierluigi Mantini fa chiarezza su annullamento in autotutela titolo edilizio e dimostrazione stato legittimo immobile.

ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E LEGITTIMITÀ

Quanto tempo ha una pubblica amministrazione per annullare in autotutela un titolo edilizio? Come si attesta lo stato legittimo di un immobile? Con un parere ad hoc prodotto dall’ufficio giuridico e pubblicato sul sito sismaischia.it, prova a fugare ogni dubbio su tali due punti. A riguardo si precisa che per esercitare il potere di annullamento in autotutela di un titolo edilizio, anche formatosi per silenzio-assenso, un ente, come stabilito dalla legge, deve procedere entro e non oltre 12 mesi. L’unica eccezione di annullamento oltre tale termine è quella della falsa rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte del professionista o di chi ha richiesto il titolo edilizio. Per dimostrare lo stato legittimo di un immobile, il parere richiama espressamente l’art. 9 bis del Testo unico dell’edilizia, a cui il professionista e le amministrazioni comunali, nonché quelle a vario titolo coinvolte, dovranno attenersi. Quindi, se si è già in possesso di un titolo edilizio, o è stata provata l’esistenza dell’edificio quando non era necessario tale titolo, e non vi sono comunque procedimenti sanzionatori in corso, non c’è motivo per procedere con nuove indagini sulla legittimità di quell’edificio.

La Sovrintendenza aveva chiesto l’annullamento in autotutela di tutti i condoni rilasciati sulla base del silenzio assenso nei Comuni del Cratere (in particolare a Casamicciola) ma il documento dell’esperto mira a dimostrare come la procedura seguita dagli enti locali sia legittima

IL TERMINE PER L’ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA E LA FALSA RAPRESENTAZIONE

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Come Spiega Mantini: «Sono stati sollevati in più occasioni dubbi e quesiti circa il corretto esercizio dei poteri di annullamento del titolo edilizio, anche formatosi per silenzio-assenso, per difetto di un parere o di un requisito, per legge necessari, riscontrato pur a distanza di tempo dall’approvazione dell’atto.L’applicazione di tale disposizione generale, che pone ora un termine di 12 mesi per l’esercizio dell’annullamento in autotutela (in precedenza era di 18 mesi, n.d.r.), vale anche per quanto concerne l’annullamento in autotutela di un permesso di costruire».
Quindi ad esaustiva chiarezza riportiamo gli sralci principali dell’articolato parere giuridico richiesto dal Commissario Legnini. Come chiarisce del Prof. Avv. Pierluigi Mantini: «Occorre altresì ricordare che l’unica deroga ammissibile al termine di dodici mesi per l’esercizio del potere di annullamento in autotutela può essere determinato, come riconosciuto dalla giurisprudenza amministrativa, dall’eventuale fattispecie di falsa rappresentazione dei fatti e dei luoghi da parte del professionista o del richiedente il titolo edilizio. La falsa rappresentazione dei fatti dev’essere però frutto di una condotta dolosa e non già di una mera colpa determinata dalla inidonea rappresentazione di fatti e luoghi, che avrebbe potuto essere riscontrata dal Comune in sede di esame del progetto e della domanda, ossia da una condotta colpevole dell’istante di cui l’amministrazione è chiamata a fornire la prova. Il Comune, dunque, è tenuto a provare non solo l’errore del progettista ma anche la sua malafede. Fermo restando quanto precisato, occorre soggiungere che anche per la giurisprudenza anteriore alle norme di legge richiamate era ben fermo il principio secondo cui l’annullamento in autotutela di un atto amministrativo è legittimo solo in presenza di un rilevante interesse pubblico che deve essere oggetto di adeguata motivazione. È poi del tutto ultroneo sottolineare che l’annullamento in autotutela deve essere adottato dalla stessa autorità amministrativa che ha emanato l’atto e non può certo essere richiesto né tantomeno adottato da un’amministrazione diversa che potrà, nel caso, richiederne l’annullamento al giudice amministrativo, nei modi e nei limiti ammessi dal codice del processo amministrativo. Unica eccezione è costituita dal c.d. “annullamento gerarchico” del titolo edilizio da parte della Regione, nell’ambito di un procedimento in contraddittorio con il Comune competente ai sensi dell’art. 39 del Testo Unico dell’Edilizia. Nell’ipotesi, talvolta ricorrente, del rilievo a distanza di anni da parte di un’amministrazione della presunta illegittimità di un titolo edilizio, per carenza di presupposti (ad es. omessa autorizzazione paesaggistica), non è possibile procedere all’annullamento in autotutela del titolo edilizio da parte del soggetto legittimato, ossia da parte del comune, decorso il termine stabilito dalla legge, a meno che non sussista l’ipotesi di una falsa rappresentazione dolosa dei fatti che abbia tratto in inganno il comune al momento del rilascio del titolo o abbia condizionato l’omesso controllo in caso di SCIA e sempre che sussista un rilevante e motivato interesse pubblico all’annullamento».

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LA DIMOSTRAZIONE DELLO STATO LEGITTIMO DELL’IMMOBILE

Per quanto concerne, in via generale, la dimostrazione dello stato legittimo dell’immobile, il professionista e le amministrazioni comunali, nonché quelle a vario titolo coinvolte, dovranno attenersi a quanto prescritto dall’art. 9 bis del Testo unico dell’edilizia, approvato con d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, secondo cui tra l’altro “Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile dalle informazioni catastali di primo impianto, o da altri documenti probanti, quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi parziali”.

RILASCIO DEL CONTRIBUTO E RIGETTO DELLA DOMANDA

In conclusione, come spiegano gli atti del parere commissariale « Non risulta legittima l’interruzione del procedimento di rilascio del contributo commissariale, o il rigetto della domanda, e neanche una mera ripetizione del procedimento “ora per allora”, in presenza di dubbi circa la legittima formazione del titolo edilizio relativo all’edificio esistente, ove ricorrano i richiamati requisiti di cui all’art. 9 bis mentre l’ipotesi dell’annullamento in autotutela di un titolo edilizio è possibile solo nei limiti, richiamati al precedente punto 1, previsti dall’art. 21 nonies della legge 241/1990».

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