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Spam sulla PEC, da Ischia l’azione legale: è violazione della privacy

ISCHIA. Violazione della privacy tramite lo spam sulla posta elettronica certificata. Un argomento d’attualità in cui tutti, prima o poi e in misura diversa, siamo nostro malgrado coinvolti. Proprio su tale questione l’avvocato Vito Mazzella ha citato in giudizio un’azienda dalla quale aveva ricevuto pubblicità via e-mail, nonostante non avesse mai dato il proprio assenso a cedere i propri dati personali, che in casi simili vengono poi usati per lanciare martellanti campagne promozionali che finiscono per intasare la casella postale virtuale. Una circostanza che provoca un bel po’ di fastidi e talvolta qualche problema ai professionisti che  per lavoro usano costantemente la posta elettronica certificata.

Ovviamente non è vietata la comunicazione commerciale attraverso e-mail con offerte, a patto però che il titolare della casella di posta elettronica abbia dato il proprio consenso al mittente. In caso contrario si configura una violazione della privacy, quindi una violazione della legge, appunto lo spam. Il danno creato da questo fenomeno è noto: costringere il destinatario dei messaggi a ingenti perdite di tempo per aprire, leggere e vuotare il cestino digitale, magari anche più volte al giorno, e si sa che nel lavoro e negli affari il tempo è denaro. L’ulteriore rischio d’intasamento della casella di posta elettronica dato dai messaggi non aperti e cestinati può provocare il mancato arrivo di qualche messaggio importante.

La questione presenta dunque due profili: quello del “fastidio” arrecato all’utente, e quello di un’eventuale violazione della privacy. Il fatto è che, per il primo aspetto, la Cassazione si è già pronunciata, escludendo una risarcibilità del fastidio arrecato:  «Il danno non patrimoniale risarcibile ai sensi dell’art. 15 del codice della privac – afferma la Suprema Corte – pur determinato da una lesione del diritto fondamentale alla protezione dei dati personali… non si sottrae alla verifica della “gravità della lesione” e della “serietà del danno” (quale perdita di natura personale effettivamente patita dall’interessato), in quanto anche per tale diritto opera il bilanciamento con il principio di solidarietà ex art. 2 Cost. … sicché determina una lesione ingiustificabile non la mera violazione delle prescrizione poste dall’art. 11 del medesimo codice, ma solo quella che ne offenda in modo sensibile la sua portata effettiva».

Tuttavia resta ancora aperto il secondo “fronte”, in quanto sul risarcimento per violazione della  privacy non ci sono ancora sentenze che costituiscano un precedente in grado di fare, come si dice, “giurisprudenza”.  Ed è proprio a questo che, verosimilmente, punta l’avvocato Mazzella con l’azione intentata nei confronti della Isv Group di Reggio Calabria. Come recita la citazione in giudizio, lo scorso 27 settembre, l’account di posta  del professionista «riceveva spam pubblicitaria da parte della convenuta, la quale non ha mai ricevuto alcun consenso al trattamento dei dati personali ed in tal modo, veniva consumato a danno dell’attore il reato del trattamento illecito e diffusione dei dati personali, con conseguente diritto al risarcimento danni, del quale l’attore si accerti in questa sede incidenter tantum a soli fini risarcitori ex ex art. 2050 cc, Art. 15, co. 1, Dlgs. n. 196/2003, Art. 169, Dlgs. N. 196/2003, Artt. 167 e segg., Dlgs. N. 196/2003, Trib. Bari, sent. del 24.03.2015, Art. 640 ter, cod. pen., Art. 15, co. 2, Dlgs. N. 196/2003, Cass. sent. n. 16133/2014, Cass. sez. III, sent. n. 1608/2014, Direttiva 95/46/CE». La richiesta al giudice riguarda «il risarcimento del danno per la violazione di legge ed il reato subito per il trattamento illecito dei dati personali e la ricezione di messaggi di pubblicità non autorizzata»,  per un danno che secondo l’attore va liquidato secondo equità in euro mille o “in una diversa somma che il Giudice adito riterrà equo liquidare”. Spetterà all’azienda l’onere di fornire la prova del consenso (mai ricevuto) al trattamento dei dati personali. La decisione del Giudice di Pace di Ischia potrebbe dunque aprire una strada significativa nel riconoscimento di una fattispecie su cui finora non si è mai formato un orientamento consolidato. L’udienza è fissata a metà novembre.

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