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Tari troppo esosa, accolto il ricorso di un albergo foriano

di Francesco Castaldi

FORIO – Possono finalmente tirare un sospiro di sollievo i titolari di un albergo foriano, che erano stati coinvolti in una vicenda relativa alla tassa sulla spazzatura. La commissione tributaria regionale della Campania, infatti, lo scorso 16 dicembre ha depositato la sentenza mediante la quale ha inteso accogliere il ricorso degli albergatori foriani, difesi di fiducia dall’avvocato Carmine Bernardo. I magistrati della commissione tributaria hanno sancito che la pretesa del Comune di Forio deve essere riparametrata al tempo di effettivo esercizio dell’albergo. Un importante successo quello ottenuto dallo studio legale dell’avvocato Bernardo, che è riuscito a convincere in giudici della commissione regionale.

«La società […], con ricorso spedito al Comune di Forio l’8 novembre 2014 […], impugnava l’avviso di pagamento […] ad essa notificato a mani il 21.08.2014, con il quale si chiedeva il pagamento della somma di € 11.893,00 a titolo Tari 2014. […]. Costituitosi in giudizio il 4 giugno 2015 il Comune di Forio difendeva la legittimità del proprio operato anche alla luce di nutrita giurisprudenza in suo favore per gli anni pregressi, contestando punto per punto quanto dedotto dalla ricorrente. […]. Con memorie del 18 giugno 2015 la ricorrente evidenziava di aver sempre visto accolti i suoi ricorsi […]. La Commissione tributaria Provinciale di Napoli, Sez. 13 […] con sentenza […] del 29 giugno 2015 […] rigettava il ricorso (e condannava la ricorrente al pagamento delle spese che liquidava in € 1.000,00».

«Appella la società […], contestando la sentenza dei primi Giudici, i quali “in riferimento al difetto di motivazione dell’atto impugnato” hanno omesso “del tutto di esprimersi in violazione dell’art. 112 c.p.c.”. […]. Costituitosi (tardivamente) in giudizio il 30 settembre 2016, il Comune di Forio chiede il rigetto dell’appello e la conferma della sentenza di primo grado in quanto corretta e suffragata da numerose altre sentenze dello stesso tipo alle quali chiede di uniformarsi. […]. In data 4 ottobre 2016 la società appellante deposita memorie illustrative e giurisprudenza, evidenziando la “mancata costituzione del resistente nei 20 giorni precedenti la discussione”».

Il 25 novembre scorso, sciolta la riserva, la commissione ha osservato che «effettivamente i primi giudici hanno omesso di pronunciarsi “in riferimento al difetto di motivazione dell’atto impugnato”, causa la mancata allegazione degli atti che vi si richiamano». Inoltre, «l’eccezione va comunque rigettata, giacché la disposizione di cui all’art. 7 Legge n. 212/2000 […] riguarda gli atti costituenti la motivazione della pretesa tributaria, non quelli con carattere normativo o regolamentare per i quali sussiste conoscenza legale». Infondata risulta poi «l’eccezione sulla “mancata e/o illegittima e/o erronea determinazione del tributo”, conseguente alla erronea determinazione delle tariffe asseritamente superiori al costo di servizio […]: l’assunto non è supportato da prove, il che non consente di valutare la denunciata illegittimità del provvedimento comunale […] e disporne la disapplicazione».

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«Fondata è, invece, l’eccezione sulla “mancata riduzione per la stagionalità dell’attività». Infatti, «gli alberghi sono suscettibili di produrre rifiuti solidi urbani soltanto durante l’effettivo esercizio dell’attività ricettiva e non anche quando la struttura è completamente chiusa, stante la antieconomicità della gestione per l’assenza di flussi turistici». In definitiva, «la pretesa del Comune va riparametrata al tempo di effettivo esercizio dell’albergo, nulla dovendosi per il periodo di sospensione dell’attività, durante il quale le strutture sono totalmente chiuse».

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