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Vito Mazzella: «Rottamazione Equitalia? No, grazie!»

dell’avvocato Vito Mazzella

La definizione agevolata (o rottamazione) degli affidamenti a Equitalia, introdotta con l’articolo 6 del Dl 193/2016, va idealmente collegata alla confluenza di Equitalia all’interno dell’agenzia delle Entrate, da attuarsi a partire dal 1° luglio prossimo (anche se già è giunta notizia informale dello slittamento al 31.12) con l’istituzione dell’ente pubblico “Agenzia delle Entrate – Riscossione”. Questa misura agevolativa ha infatti anche la funzione di ridurre il “magazzino crediti” della società pubblica, facilitando così il passaggio di consegne tra enti. Il limite temporale per produrre la domanda di c.d. rottamazione è fissato al 31.03.2017 a cui Equitalia dovrebbe rispondere entro il 31 maggio 2017 (il condizionale è d’obbligo!). Tuttavia bisogna considerare che in un recente articolo del sole 24 ore è stato annunciato che solo il 25% delle domande sarà accolta da Equitalia.

In effetti non sono chiari i parametri discrezionali che Equitalia può applicare per accogliere o meno la domanda e, si consideri che molte domande non potrebbero proprio aver alcun riscontro, per cui i cittadini si potrebbero trovare in uno stato di incertezza indeterminato rispetto ai debiti esattoriali pendenti. Altro dato da considerare è quello che se si formula la domanda di rottamazione, si avrà come effetto immediato negativo, l’accettazione della pretesa impositiva con rinuncia ai giudizi pendenti. Per cui se solo il 25% delle domande fosse accolta, si avrebbero il 75% delle domande che avrebbero solo efficacia di rinuncia ed effetti negativi per il contribuente. Si consideri che gli effetti concreti non sono da sottovalutare, si consideri il cittadino che stia pagando a rate un debito esattoriale, tanto non gli impedisce nelle more del rateizzo di far accertare l’illegittimità delle pretese esattoriali ed agire di regresso per il rimborso. In effetti con la rottamazione il cittadino non potrà più ripetere somme ne fare opposizione.

Come è notorio la procedura di riscossione è formata da una pluralità di atti è un procedimento complesso in cui al minimo errore porta l’annullabilità della pretesa e tanto a garanzia del diritto alla difesa del contribuente. Per questi motivi non è condivisibile la rottamazione in quanto porterà a “rottamare ” il diritto del 75% dei contribuenti che la utilizzerà e che si vedranno solo privati del diritto di difendersi e farsi restituire eventuali somme non dovute. Devo pertanto avvisare che non bisognerebbe farsi consigliare agli sportelli di Equitalia ma rivolgersi al proprio consulente di fiducia per valutare l’utilizzo dello strumento agevolativo introdotto, preso atto che tali agevolazioni pendono a favore di Equitalia!

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