CRONACA

Condono e dintorni: Casamicciola chiama, Schilardi risponde

Il Commissario delegato alla ricostruzione post sisma ha risposto ai quesiti inviati dal Comune in ordine alle procedure d’esame delle istanze di sanatoria

Lo sblocco dei pagamenti per le opere di somma urgenza post sisma non sono l’unica novità degli ultimi giorni in ottica-ricostruzione. Il Commissario straordinario Schilardi ha anche fornito risposte ai molteplici quesiti sollevati dai tecnici comunali in materia di condoni edilizi. In particolare, l’ufficio tecnico di Casamicciola Terme aveva inviato alcuni giorni fa una minuziosa missiva dove venivano espressi i dubbi applicativi sulle normative in questione.  A stretto giro, venerdì 5 aprile, è arrivata l’articolata risposta del Commissario. Vediamo nel dettaglio le risposte.

LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO

Innanzitutto, l’articolo 25 della legge di ricostruzione spiega che  “per la definizione delle istanze di cui al presente articolo, trovano esclusiva applicazione le disposizioni di cui ai Capi IV e V della legge 28 febbraio 1985, n. 47”. Secondo il Commissario, tale normativa va intesa con le successive modifiche e integrazioni.Inoltre, siccome nell’ufficio tecnico del Capricho ci si chiedeva se i  Comuni definiscono le istanze a  prescindere dalla volontà del cittadino, cioè senza una richiesta formale da parte di quest’ultimo, la struttura commissariale ha spiegato che le domande da trattare sono quelle già presentate dai cittadini a seguito delle leggi sul condono edilizio approvate dal Parlamento, senza possibilità di nuove istanze. Resta tuttavia ferma la possibilità di chiedere al cittadino tutti gli eventuali e ulteriori elementi documentali, nonché gli atti utili per definire le attività istruttorie. Non occorre alcuna nuova richiesta formale per procedere, vista l’intervenuta presentazione delle domande direttamente dal cittadino, a cui la pubblica amministrazione è tenuta a dare risposta.

Altro importante quesito è quello col quale ci si chiedeva se, vista l’esclusiva applicazione delle disposizioni di cui al Capo IV e V della L.47/85, le istanze (presentante ai sensi delle sole leggi 47/85 – 724/94) possono comunque essere definite secondo le procedure dettate dall’art.9 comma 2 L. R. Campania n.10/04 (così come fatte proprie con D.G.C. n.67/2016), legge derivata dall’applicazione di quanto disposto dal comma 33 art.32 L.326/03, e nell’ipotesi affermativa come si procederà per la  definizione delle istanze presentate ai sensi dell’art.32 L.326/2003. Ci si chiede in sostanza se esse si definiranno secondo quanto disposto dall’art.35 L.47/85. Secondo Schilardi, per la definizione delle procedure va tenuto conto della Circolare 30 luglio 1985 n. 3357/25 adottata dal Ministero dei Lavori Pubblici in attuazione della 47/85 e di ogni altro chiarimento fornito al riguardo dallo stesso Ministero, ma sempre in attuazione della citata 47/85, che secondo l’articolo 25 comma 1 del dl 109/2018 è l’unico riferimento utile.

SCHEDE AEDES

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Il Comune di Casamicciola ha poi chiesto se si potrebbe definire, di concerto con la Struttura Commissariale e gli Enti preposti al rilascio del parere sul vincolo, un modello di istanza univoco secondo quanto disposto dall’art.35 L.47/85, in cui il cittadino, oltre all’integrazione documentale, indichi gli estremi della domanda di condono e la relativa scheda AeDes e/o eventuale ordinanza di sgombero da cui risulti l’inagibilità dell’immobile (per il quale si chiede la definizione dell’istanza di condono) a seguito del sisma del 21 agosto 2017.  Sul punto il Commissario ha spiegato che, visto che nessuna nuova domanda può essere prodotta dal cittadino, al Comune compete incrociare l’istanza di condono con le schede Aedes e/o l’ordinanza di sgombero che attestano che l’immobile da condonare è stato danneggiato dal sisma del 21 agosto 2017, ribadendo che il Comune può chiedere a chi ha fatto domanda di condono tutte le integrazioni e documenti relativi a quanto richiesto dalla 47/85, e non può aggiungerne altre.

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IDONEITA’ STATICA

In materia di idoneità statica, il Capricho ha chiesto lumi sulla possibile applicazione dell’articolo 1 sexies commi 6-7 della legge 55/2018 per la ricostruzione in Italia Centrale:  Schilardi ha risposto affermando che sul punto non c’è nessuna previsione o richiamo di altre norme nel testo del dl 109/2018, fatto salvo il rispetto delle norme generali in tema di costruzioni in zona sismica. Il rilascio della concessione edilizia finalizzata alla ricostruzione del manufatto riguarda la parte originariamente legittima e la parte già abusiva, se condonata dopo l’istanza avanzata. In sede di redazione del progetto di riparazione e/o di ricostruzione, il tecnico dovrà tenere conto delle risultanze della microzonazione sismica di terzo livello in corso, e adottare le prescritte misure di adeguamento o miglioramento sismico.

PROTOCOLLO D’INTESA E SILENZIO-ASSENSO

 Altri interrogativi riguardano il protocollo di intesa: si intende ancora valido ed applicabile alla definizione delle istanze di condono degli immobili distrutti o danneggiati dal sisma del 21 agosto 2017? Il corredo documentale e progettuale è sempre lo stesso?  Il rilascio del parere favorevole (espresso) da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è dovuto solo per le istanze di condono legge 326/03?  Il parere favorevole da parte dell’autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico è da intendersi come parere espresso o basta l’istituto del silenzio-assenso così come formulato dall’art.17 bis della legge 241/90 (almeno per le istanze presentante ai sensi della L.47/85 e 724/94)?

A questi quesiti la struttura commissariale ha risposto cumulativamente: al di là di qualunque intesa, il parere dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo paesaggistico, destinato esclus ivamente a tal fine, per le istanze di condono presentate ai sensi della legge 326/2003, interviene prima della definizione della procedura ma dopo il completamento della pratica da parte del Comune, con relative conclusioni e proposte. Sulla questione del silenzio-assenso, per evitare problematiche interpretative sul punto e il possibile proliferare di contenziosi in sede giurisdizionale, il Commissario Schilardi ha spiegato che insisterà presso il Ministero dei Beni, delle Attività Culturali e del Turismo affinché l’organico della Soprintendenza Metropolitana sia adeguatamente rinforzato così da esaminare per tempo le pratiche di condono inoltrate, che devono essere debitamente istruite. Il commissario ha comunque insistito sulla necessità di procedere senza indugio all’esame delle istanze di condono per gli immobili danneggiati dal sisma del 2017, assicurando un costante sostegno tecnico-giuridico.

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